Codice delle Assicurazioni Private > Titolo XV - Vigilanza sul gruppo

Codice delle Assicurazioni Private

Capo I - Vigilanza sul gruppo (artt. 210 - 211 )
Articolo 210 - Vigilanza sul gruppo
Articolo 210 bis - Altre disposizioni applicabili
Articolo 210 ter - Albo delle società capogruppo
Articolo 210 quater - Esclusione dall'area di vigilanza sul gruppo
Articolo 211 - Area della vigilanza supplementare
Capo II - Poteri dell'ivass (artt. 212 - 214 ter )
Articolo 212 - Procedure di controllo interno
Articolo 212 bis - Poteri dell'IVASS
Articolo 213 - Vigilanza informativa
Articolo 214 - Vigilanza ispettiva
Articolo 214 bis - Potere di indirizzo
Articolo 214 ter - Valutazione regime di equivalenza di Stati terzi
Capo III - Strumenti di vigilanza sul gruppo (artt. 215 - 216 decies )
Articolo 215 - Operazioni infragruppo rilevanti
Articolo 215 bis - Sistema di governo societario di gruppo
Articolo 215 ter - Valutazione interna del rischio e della solvibilità del gruppo
Articolo 215 quater - Vigilanza sulla concentrazione di rischi
Articolo 215 quinquies - Operazioni infragruppo
Articolo 216 - Comunicazione delle operazioni infragruppo
Articolo 216 bis - Poteri dell'IVASS sulle operazioni infragruppo
Articolo 216 ter - Vigilanza sulla solvibilità di gruppo
Articolo 216 quater - Frequenza del calcolo
Articolo 216 quinquies - Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato
Articolo 216 sexies - Calcolo della situazione di solvibilità di gruppo
Articolo 216 septies - Maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato
Articolo 216 octies - Informativa all'IVASS ai fini della verifica degli adempimenti sulla vigilanza sul gruppo
Articolo 216 novies - Informativa sulla solvibilità di gruppo, la condizione finanziaria e la struttura del gruppo
Articolo 216 decies - Processo di controllo prudenziale degli strumenti di vigilanza sul gruppo
Capo IV - Gestione centralizzata del rischio (artt. 217 - 220 )
Articolo 217 - Solvibilità corretta delle imprese di assicurazione
Articolo 217 bis - Gestione centralizzata del rischio: condizioni per la vigilanza sulla solvibilità sul gruppo
Articolo 217 ter - Gestione centralizzata del rischio: procedura di autorizzazione
Articolo 217 quater - Gestione centralizzata del rischio: determinazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità
Articolo 217 quinquies - Gestione centralizzata del rischio: inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e del Requisito Patrimoniale Minimo
Articolo 217 sexies - Gestione centralizzata del rischio: fine delle deroghe per l'impresa controllata
Articolo 217 septies - Gestione centralizzata del rischio: imprese di assicurazione o riassicurazione controllate da una società di partecipazione assicurativa o da una società di partecipazione finanziaria mista
Articolo 218 - Verifica della solvibilità dell'impresa controllante
Articolo 219 - Calcolo della situazione di solvibilità corretta
Articolo 220 - Accordi per la concessione di esoneri
Capo IV bis - Sottogruppo nazionale con società controllante di stato membro (artt. 220 bis - 220 ter )
Articolo 220 bis - Vigilanza sul sottogruppo nazionale con società controllante di Stato membro
Articolo 220 ter - Disciplina applicabile al sottogruppo nazionale con società controllante di Stato membro
Capo IV ter - Sottogruppo nazionale con società controllante di stato estero (artt. 220 quater - 220 octies )
Articolo 220 quater - Vigilanza sul sottogruppo nazionale con società controllante di Stato terzo
Articolo 220 quinquies - Verifica dell'equivalenza del regime di vigilanza sul gruppo
Articolo 220 sexies - Verifica dell'equivalenza: livelli
Articolo 220 septies - Sussistenza di un regime equivalente di vigilanza sul gruppo
Articolo 220 octies - Insussistenza di un regime equivalente di vigilanza sul gruppo
Capo IV quater - Misure correttive (art. 220 novies )
Articolo 220 novies - Misure correttive sul gruppo

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