Codice Civile > Articolo 1011 - Ritenzione per le somme anticipate
Codice Civile
Vigente al
Nelle ipotesi contemplate dal secondo comma dell'art. 1009 e dal secondo comma dell'art. 1010, l'usufruttuario ha diritto di ritenzione sui beni che sono in suo possesso fino alla concorrenza della somma a lui dovuta.