Codice Civile > Articolo 1035 - Attraversamento di acquedotti

Codice Civile

Vigente al

Chi vuol condurre l'acqua per il fondo altrui puo' attraversare al disopra o al disotto gli acquedotti preesistenti, appartengano essi al proprietario del fondo o ad altri, purche' esegua le opere necessarie a impedire ogni danno o alterazione degli acquedotti stessi.

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472