Prima d'imprendere la costruzione dell'acquedotto, chi vuol condurre acqua per il fondo altrui deve pagare il valore, secondo la stima, dei terreni da occupare, senza detrazione delle imposte e degli altri carichi inerenti al fondo, oltre l'indennita' per i danni, ivi compresi quelli derivanti dalla separazione in due o piu' parti o da altro deterioramento del fondo da intersecare.
Per i terreni, pero', che sono occupati soltanto per il deposito delle materie estratte e per il getto dello spurgo non si deve pagare che la meta' del valore del suolo, e sempre senza detrazione delle imposte e degli altri carichi inerenti; ma nei terreni medesimi il proprietario del fondo servente puo' fare piantagioni e rimuovere e trasportare le materie ammucchiate, purche' tutto segua senza danno dell'acquedotto, del suo spurgo e della sua riparazione.