I proprietari dei fondi attraversati da fogne o da fossi altrui, o che altrimenti possono approfittare dei lavori fatti in forza dell'articolo precedente, hanno facolta' di servirsene per risanare i loro fondi, a condizione che non ne venga danno ai fondi gia' risanati e che essi sopportino le nuove spese occorrenti per modificare le opere gia' eseguite, affinche' queste siano in grado di servire anche ai fondi attraversati, e inoltre sopportino una parte proporzionale delle spese gia' fatte e di quelle richieste per il mantenimento delle opere, le quali divengono comuni.