Codice Civile > Articolo 1055 - Cessazione dell'interclusione

Codice Civile

Vigente al

Se il passaggio cessa di essere necessario, puo' essere soppresso in qualunque tempo a istanza del proprietario del fondo dominante o del fondo servente. Quest'ultimo deve restituire il compenso ricevuto; ma l'autorita' giudiziaria puo' disporre una riduzione della somma, avuto riguardo alla durata della servitu' e al danno sofferto. Se l'indennita' fu convenuta in annualita', la prestazione cessa dall'anno successivo.

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472