La servitu' concessa da uno dei comproprietari di un fondo indiviso non e' costituita se non quando gli altri l'hanno anch'essi concessa unitamente o separatamente.
La concessione, pero', fatta da uno dei comproprietari, indipendentemente dagli altri, obbliga il concedente e i suoi eredi o aventi causa a non porre impedimento all'esercizio del diritto concesso.