Codice Civile > Articolo 1070 - Abbandono del fondo servente

Codice Civile

Vigente al

Il proprietario del fondo servente, quando e' tenuto in forza del titolo o della legge alle spese necessarie per l'uso o per la conservazione della servitu', puo' sempre liberarsene, rinunziando alla proprieta' del fondo servente a favore del proprietario del fondo dominante.

Nel caso in cui l'esercizio della servitu' sia limitato a una parte del fondo, la rinunzia puo' limitarsi alla parte stessa.

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