Codice Civile > Articolo 1089 - Acqua impiegata come forza motrice

Codice Civile

Vigente al

Chi ha diritto di servirsi dell'acqua come forza motrice non puo', senza espressa disposizione del titolo, impedirne o rallentarne il corso, procurandone il ribocco o ristagno.

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472