Codice Civile > Articolo 1103 - Disposizione della quota

Codice Civile

Vigente al

Ciascun partecipante puo' disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota.

Per le ipoteche costituite da uno dei partecipanti si osservano le disposizioni contenute nel capo IV del titolo III del libro VI.

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