Codice Civile > Articolo 1122 ter - Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni
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Vigente al
Le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136