Codice Civile > Articolo 1133 - Provvedimenti presi dall'amministratore

Codice Civile

Vigente al

I provvedimenti presi dall'amministratore nell'ambito dei suoi poteri sono obbligatori per i condomini. Contro i provvedimenti dell'amministratore e' ammesso ricorso all'assemblea, senza pregiudizio del ricorso all'autorita' giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall'art. 1137.

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472