E' possessore di buona fede chi possiede ignorando di ledere l'altrui diritto.
La buona fede non giova se l'ignoranza dipende da colpa grave.
La buona fede e' presunta e basta che vi sia stata al tempo dell'acquisto.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.21505 del 20/08/2019
La regola dettata dall’art. 1147 c.c. (possesso di buona fede), in base alla quale la buona fede è presunta e basta che vi sia al tempo dell’acquisto, prevede un principio di carattere generale ed è, quindi, applicabile anche alla fattispecie di cui all’art. 535 c.c. (possessore di beni ereditari). Ne consegue che chi agisce per rivendicare i beni ereditari – eventualmente previo annullamento del testamento che ha chiamato all’eredità il possessore di buona fede – può pretendere soltanto i frutti indebitamente percepiti nei limiti fissati dall’art. 1148 c.c.