Codice Civile > Articolo 1160 - Usucapione delle universalita' di mobili

Codice Civile

Vigente al

L'usucapione di un'universalita' di mobili o di diritti reali di godimento sopra la medesima si compie in virtu' del possesso continuato per venti anni.

Nel caso di acquisto in buona fede da chi non e' proprietario, in forza di titolo idoneo, l'usucapione si compie con il decorso di dieci anni.

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