Codice Civile > Articolo 1167 - Interruzione dell'usucapione per perdita di possesso

Codice Civile

Vigente al

L'usucapione e' interrotta quando il possessore e' stato privato del possesso per oltre un anno.

L'interruzione si ha come non avvenuta se e' stata proposta l'azione diretta a ricuperare il possesso e questo e' stato ricuperato.

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