Codice Civile > Articolo 1192 - Pagamento eseguito con cose altrui

Codice Civile

Vigente al

Il debitore non puo' impugnare il pagamento eseguito con cose di cui non poteva disporre, salvo che offra di eseguire la prestazione dovuta con cose di cui puo' disporre.

Il creditore che ha ricevuto il pagamento in buona fede puo' impugnarlo, salvo il diritto al risarcimento del danno.

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