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Codice Civile > Articolo 1196 - Spese del pagamento
Codice Civile
Codice Civile
Libro Quarto
Titolo I
Capo II
Sezione I
Articolo 1196
Vigente al
19/4/1942
Le spese del pagamento sono a carico del debitore.
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Articolo 1197
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