Codice Civile > Articolo 1199 - Diritto del debitore alla quietanza

Codice Civile

Vigente al

Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non e' restituito al debitore.

Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il pagamento degli interessi.

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