Codice Civile > Articolo 1210 - Facolta' di deposito e suoi effetti liberatori

Codice Civile

Vigente al

Se il creditore rifiuta di accettare l'offerta reale o non si presenta per ricevere le cose offertegli mediante intimazione, il debitore puo' eseguire il deposito.

Eseguito il deposito, quando questo e' accettato dal creditore o e' dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, il debitore non puo' piu' ritirarlo ed e' liberato dalla sua obbligazione.

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472