Codice Civile > Articolo 1217 - Obbligazioni di fare

Codice Civile

Vigente al

Se la prestazione consiste in un fare, il creditore e' costituito in mora mediante l'intimazione di ricevere la prestazione o di compiere gli atti che sono da parte sua necessari per renderla possibile.

L'intimazione puo' essere fatta nelle forme d'uso.

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472