Codice Civile > Articolo 1227 - Concorso del fatto colposo del creditore

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Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento e' diminuito secondo la gravita' della colpa e l'entita' delle conseguenze che ne sono derivate.

Il risarcimento non e' dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.29308 del 26/09/2023

La scelta di chi abbia subito danni alla persona di rivolgersi a una struttura sanitaria privata, in luogo di quella pubblica, non può automaticamente essere considerata - in relazione alla domanda di rimborso delle relative spese mediche - ragione di applicazione a carico del danneggiato dell'art. 1227 c.c., comma 2.

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