Codice Civile > Articolo 1233 - Riserva delle garanzie nelle obbligazioni solidali
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Vigente al
Se la novazione si effettua tra il creditore e uno dei debitori in solido con effetto liberatorio per tutti, i privilegi, il pegno e le ipoteche del credito anteriore possono essere riservati soltanto sui beni del debitore che fa la novazione.