Codice Civile > Articolo 1240 - Rinunzia a una garanzia verso corrispettivo

Codice Civile

Vigente al

Il creditore che ha rinunziato, verso corrispettivo, alla garanzia prestata da un terzo deve imputare al debito principale quanto ha ricevuto, a beneficio del debitore e di coloro che hanno prestato garanzia per l'adempimento dell'obbligazione.

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472