Codice Civile > Articolo 1240 - Rinunzia a una garanzia verso corrispettivo
Codice Civile
Vigente al
Il creditore che ha rinunziato, verso corrispettivo, alla garanzia prestata da un terzo deve imputare al debito principale quanto ha ricevuto, a beneficio del debitore e di coloro che hanno prestato garanzia per l'adempimento dell'obbligazione.