Codice Civile > Articolo 1241 - Estinzione per compensazione

Codice Civile

Vigente al

Quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantita' corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono.

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472