Codice Civile > Articolo 1242 - Effetti della compensazione

Codice Civile

Vigente al

La compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza. Il giudice non puo' rilevarla d'ufficio.

La prescrizione non impedisce la compensazione, se non era compiuta quando si e' verificata la coesistenza dei due debiti.

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