Codice Civile > Articolo 1262 - Documenti probatori del credito

Codice Civile

Vigente al

Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso.

Se e' stata ceduta solo una parte del credito, il cedente e' tenuto a dare al cessionario una copia autentica dei documenti.

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