Codice Civile > Articolo 1275 - Estinzione delle garanzie

Codice Civile

Vigente al

In tutti i casi nei quali il creditore libera il debitore originario, si estinguono le garanzie annesse al credito, se colui che le ha prestate non consente espressamente a mantenerle.

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472