Codice Civile > Articolo 1276 - Invalidita' della nuova obbligazione

Codice Civile

Vigente al

Se l'obbligazione assunta dal nuovo debitore verso il creditore, e' dichiarata nulla o annullata, e il creditore aveva liberato il debitore originario, l'obbligazione di questo rivive, ma il creditore non puo' valersi delle garanzie prestate da terzi.

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472