Codice Civile > Articolo 1278 - Debito di somma di monete non aventi corso legale

Codice Civile

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Se la somma dovuta e' determinata in una moneta non avente corso legale nello Stato, il debitore ha facolta' di pagare in moneta legale, al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento.

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