Codice Civile > Articolo 129 - Diritti dei coniugi in buona fede

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Vigente al

Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i coniugi, il giudice puo' disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a tre anni l'obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro, in proporzione alle sue sostanze, a favore dell'altro, ove questi non abbia adeguati redditi propri e non sia passato a nuove nozze.

Per i provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai figli, si applica l'articolo 155

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