Codice Civile > Articolo 1312 - Pagamento separato dei frutti o degli interessi
Codice Civile
Vigente al
Il creditore che riceve, separatamente e senza riserva, la parte dei frutti o degli interessi che e' a carico di uno dei debitori perde contro di lui l'azione in solido per i frutti o per gli interessi scaduti, ma la conserva per quelli futuri.