Codice Civile > Articolo 1332 - Adesione di altre parti al contratto
Codice Civile
Vigente al
Se ad un contratto possono aderire altre parti e non sono determinate le modalita' dell'adesione, questa deve essere diretta all'organo che sia stato costituito per l'attuazione del contratto o, in mancanza di esso, a tutti i contraenti originari.