1. Qualora, nonostante l'applicazione delle norme contenute in questo capo, il contratto rimanga oscuro, esso deve essere inteso nel senso meno gravoso per l'obbligato, se e' a titolo gratuito, e nel senso che realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti, se e' a titolo oneroso.
2. (*)
* COMMA ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 14 SETTEMBRE 1944, N. 287
Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.29250 del 20/10/2021
Le regole legali di ermeneutica contrattuale sono governate da un principio di gerarchia, in forza del quale i criteri degli artt. 1362 e 1363 c.c. prevalgono su quelli integrativi degli artt. 1365-1371 c.c., posto che la determinazione oggettiva del significato da attribuire alla dichiarazione non ha ragion d’essere quando la ricerca soggettiva conduca ad un utile risultato. Il che è maggiormente vero, in particolare, con riguardo all’art. 1371 c.c., giacché detto criterio di interpretazione oggettiva, posto dal codice quale ultimo presidio dell’interpretazione, in tanto si giustifica in quanto “nonostante l’applicazione delle norme contenute in questo capo”, il significato del testo contrattuale “rimanga oscuro”.