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Codice Civile > Articolo 1375 - Esecuzione di buona fede
Codice Civile
Codice Civile
Libro Quarto
Titolo II
Capo V
Sezione I
Articolo 1375
Vigente al
19/4/1942
Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.
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Articolo 1376
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