Codice Civile > Articolo 1377 - Trasferimento di una massa di cose
Codice Civile
Vigente al
Quando oggetto del trasferimento e' una determinata massa di cose, anche se omogenee, si applica la disposizione dell'articolo precedente, ancorche', per determinati effetti, le cose debbano essere numerate, pesate o misurate.