Codice Civile > Articolo 1415 - Effetti della simulazione rispetto ai terzi

Codice Civile

Vigente al

La simulazione non puo' essere opposta ne' dalle parti contraenti, ne' dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante, ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione.

I terzi possono far valere la simulazione in confronto delle parti, quando essa pregiudica i loro diritti.

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472