Codice Civile > Articolo 1417 - Prova della simulazione
Codice Civile
Vigente al
La prova per testimoni della simulazione e' ammissibile senza limiti, se la domanda e' proposta da creditori o da terzi e, qualora sia diretta a far valere l'illiceita' del contratto dissimulato, anche se e' proposta dalle parti.