Il contratto e' nullo quando e' contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.
Producono nullita' del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325, l'illiceita' della causa, l'illiceita' dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346.
Il contratto e' altresi' nullo negli altri casi stabiliti dalla legge.