Codice Civile > Articolo 144 - Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia
Codice Civile
Vigente al
I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.
A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato