Codice Civile > Articolo 1444 - Convalida

Codice Civile

Vigente al

Il contratto annullabile puo' essere convalidato dal contraente al quale spetta l'azione di annullamento, mediante un atto che contenga la menzione del contratto e del motivo di annullabilita', e la dichiarazione che s'intende convalidarlo.

Il contratto e' pure convalidato, se il contraente al quale spettava l'azione di annullamento vi ha dato volontariamente esecuzione conoscendo il motivo di annullabilita'.

La convalida non ha effetto, se chi l'esegue non e' in condizione di concludere validamente il contratto.

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