Codice Civile > Articolo 1466 - Impossibilita' nel contratto plurilaterale
Codice Civile
Vigente al
Nei contratti indicati dall'art. 1420 l'impossibilita' della prestazione di una delle parti non importa scioglimento del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.