Codice Civile > Articolo 1478 - Vendita di cosa altrui

Codice Civile

Vigente al

Se al momento del contratto la cosa venduta non era di proprieta' del venditore, questi e' obbligato a procurarne l'acquisto al compratore.

Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprieta' dal titolare di essa.

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472