Codice Civile > Articolo 1480 - Vendita di cosa parzialmente di altri

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Se la cosa che il compratore riteneva di proprieta' del venditore era solo in parte di proprieta' altrui, il compratore puo' chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno a norma dell'articolo precedente, quando deve ritenersi, secondo le circostanze, che non avrebbe acquistato la cosa senza quella parte di cui non e' divenuto proprietario; altrimenti puo' solo ottenere una riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno.

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