Codice Civile > Articolo 1481 - Pericolo di rivendica

Codice Civile

Vigente al

Il compratore puo' sospendere il pagamento del prezzo, quando ha ragione di temere che la cosa o una parte di essa possa essere rivendicata da terzi, salvo che il venditore presti idonea garanzia.

Il pagamento non puo' essere sospeso se il pericolo era noto al compratore al tempo della vendita.

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