Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.
La denunzia non e' necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato.
L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, puo' sempre far valere la garanzia, purche' il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.23816 del 01/08/2022
In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, ai fini della decorrenza del termine breve di otto giorni per la denuncia, va considerato: che in caso di "vizio apparente", che è quello rilevabile attraverso un rapido e sommario esame del bene utilizzando l'ordinaria diligenza, il dies a quo decorre dal giorno del ricevimento della merce, equiparandosi in tal caso la possibilità di accertamento della condizione del bene alla riconoscibilità dei vizi apparenti.