Codice Civile > Articolo 15 - Revoca dell'atto costitutivo della fondazione

Codice Civile

Vigente al

L'atto di fondazione puo' essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l'attivita' dell'opera da lui disposta.

La facolta' di revoca non si trasmette agli eredi.

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