Codice Civile > Articolo 1544 - Obblighi del venditore
Codice Civile
Vigente al
Se il venditore ha percepito i frutti di qualche bene o riscosso qualche credito ereditario, ovvero ha venduto qualche bene dell'eredita', e' tenuto a rimborsarne il compratore, salvo patto contrario.