Codice Civile > Articolo 1564 - Risoluzione del contratto
Codice Civile
Vigente al
In caso d'inadempimento di una delle parti relativo a singole prestazioni, l'altra puo' chiedere la risoluzione del contratto, se l'inadempimento ha una notevole importanza ed e' tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti.