Codice Civile > Articolo 1575 - Obbligazioni principali del locatore

Codice Civile

Vigente al

Il locatore deve:
1) consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione;
2) mantenerla in stato da servire all'uso convenuto;
3) garantirne il pacifico godimento durante la locazione.

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