Codice Civile > Articolo 1594 - Sublocazione o cessione della locazione

Codice Civile

Vigente al

Il conduttore, salvo patto contrario, ha facolta' di sublocare la cosa locatagli, ma non puo' cedere il contratto senza il consenso del locatore.

Trattandosi di cosa mobile, la sublocazione deve essere autorizzata dal locatore o consentita dagli usi.

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